Le graduatorie
L’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 reca la disciplina generale in materia di graduatorie. In particolare esso prevede che le graduatorie dei vincitori dei concorsi siano pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell’amministrazione interessata. Per gli enti locali territoriali le graduatorie sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Quanto rimangono efficaci le graduatorie di un concorso pubblico
La suddetta norma prescrive che le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, all’art. 35, comma 5 ter prevede invece che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.”.
Di recente è intervenuta in materia la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1, commi da 360 a 366, che, oltre a confermare la durata triennale delle graduatorie (decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria), prevede che le stesse possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, stabilisce che le graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego la cui data di approvazione è antecedente al 1° gennaio 2010 non sono più vigenti e disciplina la durata della vigenza delle graduatorie degli anni successivi al 2010.
Da ultimo il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, ha stabilito (all’art. art. 6-bis Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi) che “al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
- la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020
- la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021
- la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021
- la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”
Lo stesso articolo prevede inoltre che: “è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020” nonché che: “è altresi’ possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell’anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”.