La mobilità nel pubblico impiego

L’art. 17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 dispone che “I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente”.
La mobilità nel pubblico impiego è stata successivamente oggetto di diversi interventi legislativi.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.”

Esistono anche norme che regolano fattispecie specifiche, quale ad esempio, nel caso degli Enti pubblici di ricerca, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che (con l’art. 11, comma 2) fissa in tre anni la durata temporale dell’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo.

Il suddetto decreto legislativo 165/2001 prevede altresì un istituto di mobilità volontaria, ossia su domanda del dipendente; infatti l’art. 30 stabilisce che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione didestinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza”.

Il decreto legislativo 165/2001 contempla altre ipotesi di mobilità: quali la mobilità collettiva, disciplinata dall’art. 33, per le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale e la mobilità fra pubblico e privato, disciplinata dall’art. 23 bis. Infine, lo stesso decreto 165/2001 e i Contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono un’ulteriore istituto di mobilità temporanea, attuabile su domanda o comunque con il
consenso del dipendente interessato, l’assegnazione temporanea presso altra amministrazione.

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