I concorsi pubblici

È importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità.
Nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti, le Amministrazioni devono di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere.

Tenuto conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente e in particolare dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il bando di concorso definisce innanzitutto, in relazione alla professionalità da reclutare, quale tipologia di concorso pubblico risulta più adatta.

La disciplina è stata integrata più volte negli ultimi anni (e, da ultimo, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) nell’ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono state recentemente destinatarie di specifiche linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli con la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Come possono essere i concorsi pubblici

I concorsi possono essere:

  1. Per esami: si devono sostenere alcune prove al termine delle quali viene redatta una graduatoria (sono i più frequenti).
  2. Per titoli: le graduatorie vengono formate attraverso i titoli prodotti all’atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso (titolo di studio, corsi, pubblicazioni), non si devono effettuare prove. Nel bando di concorso sono elencati i titoli utili all’accesso e quelli che danno punteggio.
  3. Per titoli ed esami: le graduatorie finali tengono conto sia dei titoli presentati che dei risultati delle prove sostenute.
  4. Per corso-concorso: le Amministrazioni richiedono ad un ente di formazione di preparare un corso-concorso per la formazione di un’unica graduatoria.
  5. Per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dai profili di qualifica o di categoria.

Se si tratta di un concorso per esami o per titoli ed esami, bisogna superare delle prove attitudinali (scritte, orali, pratiche) per essere assunti, o perlomeno per essere dichiarati idonei ed entrare in graduatoria.

Generalmente sono sempre previste una o più prove scritte ed almeno una prova orale (un colloquio). Possono essere utilizzati anche dei test attitudinali come prova di sbarramento. In alcuni casi è richiesto altresì il superamento di una prova pratica (in relazione al posto messo in concorso). I contenuti delle prove sono indicati nel bando. Inoltre, quasi tutti i bandi di concorso prevedono l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. Il numero di prove varia a seconda del tipo di profilo professionale messo a concorso.
Le procedure di reclutamento possono essere variamente organizzate, a seconda anche della figura professionale da reclutare e dell’amministrazione che procede.
Occorre tuttavia tener conto della tendenza legislativa all’aggregazione delle procedure concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici, soprattutto per le figure professionali comuni.

Per espressa previsione di legge (art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici economici sono tenuti a svolgere concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni.
Il suddetto concorso pubblico unico è organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che cura anche la previa ricognizione dei fabbisogni, avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM) e dell’Associazione Formez PA.

Qualora le posizioni vacanti siano tutte collocate nella medesima regione, il concorso unico può svolgersi in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In presenza di una chiara programmazione territoriale riferita ad amministrazioni o uffici aventi sede nel relativo territorio che determina una rilevante disponibilità di posti da bandire, si può procedere con i concorsi unici regionali.

Il decreto legislativo n. 75 del 2017 ha previsto, seppure in termini di facoltà, che anche tutte le restanti amministrazioni, diverse da quelle centrali, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica per l’organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni che svolgono attività e compiti amministrativi analoghi e trasversali nelle pubbliche amministrazioni.

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un’opportunità per tutte le restanti amministrazioni.

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