Lavorare nelle amministrazioni pubbliche: normativa di riferimento

Per “pubblico impiego” si intende l’impiego nella pubblica amministrazione (PA), che è costituita dall’insieme di tutti gli enti pubblici che, a vario titolo, erogano servizi ai cittadini. Per accedere al pubblico impiego è necessario essere cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea ed aver compiuto i 18 anni di età.

Che cos’è la Pa

Per P.A. si intendono, ai sensi dell’art.1, comma 2 del decreto legislativo165/01, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

La Costituzione dedica al tema del lavoro nella pubblica amministrazione numerose disposizioni, tra queste, si sottolineano in particolare i seguenti articoli:

  • art. 51 secondo cui deve essere garantito a tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso di “accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”
  • art. 54, comma 2 che recita “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”
  • art. 97, comma 2 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” e comma 3 “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”
  • art.98, comma 1 “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

La revisione della disciplina in materia di pubblico impiego

Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) -modificato pochi anni dopo dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) – è stato dato avvio al processo di privatizzazione del pubblico impiego, fino ad allora regolato dal D.P.R. 10 gennaio1957, n. 3, contenente il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.

La legislazione in materia è stata in seguito oggetto di numerosi interventi normativi, qui ricordiamo i principali: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la c.d. “riforma Brunetta” costituita dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, più di recente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74. Si citano, per completezza, gli ultimi due interventi del legislatore di modifica e integrazione della disciplina in materia: il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dedicato agli aspetti più generali della materia (accesso al pubblico impiego e disciplina dei concorsi,
accertamenti sulle assenze per malattia, integrazione dell’ambiente di lavoro per le persone disabili, disciplina del lavoro flessibile, dotazioni organiche e assunzioni) e, infine, la recente legge 19 giugno 2019 n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo).

Al momento, e per chi si prepara a superare un concorso pubblico, la legge di riferimento quando si hanno dubbi sulle procedure da seguire è il decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.

Per quanto riguarda invece il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale, il riferimento è il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.

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